Art. 2.
(Contributi per i prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità degli italiani all'estero).

      1. Le imprese operanti nel settore editoriale, che pubblicano prodotti editoriali elettronici destinati alle comunità italiane all'estero, possono fruire dei contributi stabiliti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.
      2. All'erogazione dei contributi in favore delle imprese di cui al comma 1, che pubblicano prodotti editoriali elettronici diretti alle comunità degli italiani all'estero, dedicati in misura prevalente all'informazione politica, economica e sociale, alla diffusione della lingua italiana fra le nuove generazioni e allo sviluppo del turismo in Italia, è riservata una quota non inferiore a 10 milioni di euro dell'ammontare complessivo dei contributi erogati ai sensi delle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni.